Art. 1

In vigore dal 11 gen 1936
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con R. decreto 31 agosto 1933-XI, n. 1592; Veduta la legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1100; Veduto il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1071; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale di concerto con quelle per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: . A decorrere dal 29 ottobre 1935-XIV, alla Regia università di Roma, sono aggregati i seguenti Istituti della stessa sede: Regio istituto superiore d'ingegneria, che costituisce la Facoltà d'ingegnera civile e industriale, la Facoltà d'ingegneria mineraria e la Scuola d'ingegneria aeronautica; Regio istituto superiore di architettura, che costituisce la Facoltà di architettura; Regio istituto superiore di scienze economiche e commerciali, che costituisce la Facoltà di scienze economiche e commerciali; Regio istituto superiore di magistero, che costituisce la Facoltà di magistero con l'ordinamento didattico vigente per gli Istituti superiori di magistero. Per le aggregazioni sono stabilite la modalità indicate negli articoli, che seguono:
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-10-27;2153#art-1

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