§ I
Art. 3
In vigore dal 11 gen 1936
Le entrate e le spese riguardanti le Facoltà di ingegneria civile e industriale e di ingegneria mineraria e la Scuola di ingegneria aeronautica, pur essendo gestite dal Consiglio di amministrazione dell'Università, costituiranno una sezione separata nel bilancio dell'Università stessa.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-10-27;2153#art-3