§ I

Art. 3

In vigore dal 11 gen 1936
Le entrate e le spese riguardanti le Facoltà di ingegneria civile e industriale e di ingegneria mineraria e la Scuola di ingegneria aeronautica, pur essendo gestite dal Consiglio di amministrazione dell'Università, costituiranno una sezione separata nel bilancio dell'Università stessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1935-10-27;2153#art-3

Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo