§ III
Art. 10
In vigore dal 11 gen 1936
A decorrere dal 29 ottobre 1935-XIV, è devoluto allo Stato il contributo di annue L. 71.020 presentemente corrisposto dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Roma per il mantenimento del Regia istituto superiore di scienze economiche e commerciali.
Al ruolo dei professori della Regia università di Roma sono aggiunti tredici posti a carico dello Stato per la Facoltà di scienze economiche e commerciali.
È assegnato altresì all'Università, per la Facoltà scienze economiche e commerciali, il posto di ruolo riservato di «economia e legislazione agraria» la cui spesa fu posta a carico del Consiglio provinciale dell'Economia corporativa di Roma, per effetto del R. decreto 17 marzo 1937-V, n. 459, dovendo per il posto medesimo applicarsi il secondo comma dell'art. 63 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore.
Lo Stato corrisponderà alla Regia Università di Roma, un contributo annuo pari alla differenza fra l'ammontare dei contributi presentemente corrisposti dallo Stato medesimo e dal Consiglio provinciale dell'economia corporativa per il mantenimento dell'Istituto superiore di scienze economiche e commerciali e la spesa media assunta dallo Stato medesimo per i tredici posti di professore di ruolo.
Inoltre per ogni posto di professore di ruolo che non risulti coperto lo Stato corrisponderà all'Università la somma di L.
29.500.
Sul contributo complessivo dovuto dallo Stato alla Regia università di Roma il Ministero dell'Educazione nazionale tratterrà:
a) la somma annua di L. 134.363 (centotrentaquattromilatrecentosessantatre) da corrispondere alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli, mediante versamenti a rate semestrali uguali con scadenza al 1° dicembre e al 1° giugno di ciascun anno sino al 1° giugno 1965, in dipendenza del mutuo stipulato il 2 aprile 1924-II, fra il Banco di Napoli da una parte e l'Istituto superiore di studi commerciali di Roma e il Ministero dell'economia nazionale dall'altro, rogato in Roma dal notaio Metello Mencarelli;
b) la somma annua di L. 90.490,20 (novantamilaquattrocentonovanta e centesimi venti) da corrispondere alla Cassa di risparmio del Banco di Napoli, mediante versamento di rate semestrali uguali al 1° gennaio e al 1° luglio di ciascun anno sino al 1° luglio 1962, in dipendenza del mutuo stipulato il 30 maggio 1927-V, fra il Banco di Napoli da una parte e l'Istituto Superiore di scienze economiche e commerciali e il Ministero dell'economia nazionale dall'altra, rogato in Napoli dal notaio Giuseppe Maria Macchia.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-10-27;2153#art-10