§ III
Art. 14
In vigore dal 11 gen 1936
In relazione alle disposizioni di cui al secondo, terzo e quarto comma dell' del presente decreto:
a) s'intende soppresso il numero 37 della tabella D, annessa al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, mentre il numero 9 della tabella medesima s'intende integrato con l'indicazione e la nota seguente: «n) Facoltà di scienze economiche e commerciali: posti di ruolo 13. Vi è, inoltre, un posto di ruolo riservato all'insegnamento di economia e legislazione agraria. La spesa relativa è a carico del Consiglio provinciale dell'economia corporativa di Roma, ai sensi del decreto 17 marzo 1927-V, n. 459»;
b) s'intende soppresso il n. 26 della tabella B, annessa al sopracitato testo unico, mentre il numero 9 della tabella A, del detto testo unico s'intende integrato con l'aggiunta del contributo annuo dovuto dallo Stato a norma del comma 4°, dell' suddetto.
S'intende, inoltre, modificata la tabella G, annessa al testo unico predetto, in relazione alle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo precedente.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-10-27;2153#art-14