§ IV
Art. 16
In vigore dal 11 gen 1936
Alla Regia università di Roma, sono assegnati:
a) i professori di ruolo e il personale di segreteria e subalterno in servizio presso il Regio istituto superiore di magistero, nello stato di diretto e di fatto in cui si trovano;
b) i contributi di qualsiasi natura che sono corrisposti all'Istituto medesimo da enti o da privati sovventori.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-10-27;2153#art-16