§ IV

Art. 21

In vigore dal 11 gen 1936
In relazione alle disposizioni di cui al primo comma dell', del presente decreto s'intende soppresso il numero 43 della tabella D, annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, mentre il numero 9 della tabella medesima s'intende integrato con l'indicazione e la nota seguenti: «o) Facoltà di magistero: posti di ruolo otto, due posti sono riservati esclusivamente per gl'insegnamenti delle lingue e letterature straniere moderne (art. 38, R. decreto 4 settembre 1925, n. 1604)». S'intende inoltre modificata la tabella M, annessa al predetto testo unico in relazione alla disposizione di cui al secondo comma dell'articolo citato circa il personale subalterno.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-10-27;2153#art-21

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