§ III
Art. 13
In vigore dal 11 gen 1936
Il ruolo organico del personale di segreteria, assistente tecnico e subalterno della Regia università di Roma, verrà dalle Autorità accademiche aumentato dei posti occorrenti per la detta Facoltà, rimanendo in soprannumero, fino a riassorbimento con le successive vacanze, il personale assegnato ai sensi dell', lettera c) del presente decreto il quale risultasse in eccedenza rispetto ai posti medesimi.
Il posto statale di direttore amministrativo di terza classe, già assegnato all'Istituto, viene assegnato all'Università. L'eventuale titolare del posto medesimo ha le funzioni di direttore amministrativo aggiunto per coadiuvare il direttore amministrativo dell'Università.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-10-27;2153#art-13