Titolo VIII
Art. 74
In vigore dal 1 lug 1936
La vigilanza per l'applicazione del presente decreto è esercitata dal Ministero delle corporazioni a mezzo dell'Ispettorato corporativo, salvo per quanto riguarda la navigazione marittima, la pesca marittima e il lavoro portuale nei cui confronti la vigilanza è esercitata a mezzo delle capitanerie di porto e degli uffici del lavoro portuale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-74