Titolo VIII

Art. 74

In vigore dal 1 lug 1936
La vigilanza per l'applicazione del presente decreto è esercitata dal Ministero delle corporazioni a mezzo dell'Ispettorato corporativo, salvo per quanto riguarda la navigazione marittima, la pesca marittima e il lavoro portuale nei cui confronti la vigilanza è esercitata a mezzo delle capitanerie di porto e degli uffici del lavoro portuale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-74

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