Titolo IV

Art. 27 bis

In vigore dal 29 mar 1949
La rendita alla vedova, nei casi dell', non può essere inferiore a lire milleduecento annue ed a lire millecinquecento annue se, al momento della morte, del coniuge in conseguenza dell'infortunaio, la vedova abbia superato il sessantesimo anno di età o sia inabile al lavoro e non abbia figli nè goda di al tre rendite o pensioni a carico dello Stato o di enti pubblici. La rendita a ciascun figlio, nel caso del n. 2 dell', non può essere inferiore a lire settecentoventi e a lire milleduecento se si tratti di orfano di ambedue i genitori. La rendita agli ascendenti, nel caso del n. 3 dell', non può essere inferiore a lire milleduecento annue, quando si tratti di genitori e quando al momento della morte del figlio in conseguenza dell'infortunio, costoro abbiano superato il sessantesimo anno di età o siano inabili permanentemente al lavoro e non abbiano altri figli nè godano di altre rendite o pensioni a carico dello Stato o di enti pubblici e la rendita non può tessere inferiore a lire millecinquecento annuo se al momento della morte del figlio in conseguenza dell'infortunio sia superstite soltanto uno dei genitori. La rendita minima, di cui al 1° e 3° comma, nel caso in cui la vedova o l'ascendente goda di altra rendita o pensione a carico dello Stato o di altri enti pubblici, viene corrisposta fino a concorrenza di lire millecinquecento. Al fine di raggiungere i minimi di rendita stabiliti nel presente articolo, la rendita complessiva può superare anche l'intero retribuzione, a deroga di quanto disposto nell'.

Note all'articolo

  • Il D.Lgs. del Capo Provvisorio dello Stato 23 agosto 1946, n. 202 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che le presenti modifiche decorrono a partire dal 1° gennaio 1942. Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Le disposizioni di cui al presente decreto sono applicabili anche a casi d'infortunio e di malattia professionale avvenuti dalla entrata in vigore del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765, limitatamente alla rendite in corso di godimento al 1° gennaio 1942, nonche' al personale delle aziende autonome dipendenti dai Ministeri dei trasporti e delle poste e telecomunicazioni, di cui al n. 2 dell'art. 48 del regio decreto 17 agosto 1935, n. 1765".
  • La L. 3 marzo 1949, n. 52 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "Le disposizioni della presente legge si applicano con effetto dal 1 gennaio 1949".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-27-bis

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