Titolo VIII
Art. 75
In vigore dal 1 lug 1936
Le disposizioni del titolo VI del presente decreto avranno attuazione dopo formati gli albi degli esperti medici, preveduti nell', con decorrenza dal giorno che sarà stabilito con Regio decreto da emanarsi su proposta del Ministro per la grazia e giustizia di concerto col Ministro per le corporazioni.
Con lo stesso Regio decreto potranno essere date le norme transitorie e ogni altra norma occorrente per l'attuazione delle disposizioni anzidette.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-75