Titolo VIII

Art. 76

In vigore dal 31 dic 1936
Il presente decreto entrerà in vigore il 1° luglio 1936. Da questa data per la materia regolata dal presente decreto cessano di aver vigore, salvo quanto dispone il comma seguente, le disposizioni della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro, e delle successive modificazioni, il R. decreto 13 maggio 1929, n. 928, per l'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali, ed i rispettivi regolamenti, il titolo V del testo unico delle leggi sulla pesca, 8 ottobre 1931, n. 1604, e l'art. 537 del Codice di commercio per quanto riguarda gli infortuni sul lavoro indennizzabili in base al presente decreto. Per gli infortuni avvenuti fino al 30 giugno 1936 e per le malattie professionali manifestatesi entro tale data continueranno ad osservarsi le disposizioni anteriori, salvo quanto sia diversamente disposto per il procedimento dal Regio decreto di cui all'articolo precedente. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo della Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti de Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a S. Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1935 - A. XIII VITTORIO EMANUELE Mussolini - Solmi - Di Revel - Rossoni - Benni Visto, il Guardasigilli: Solmi. Registrato alla Corte dei conti, addì 5 ottobre 1935 - Anno XIII. Atti del Governo, registro 365, foglio 15. - Mancini.

Note all'articolo

  • Il Regio D.L. 8 giugno 1936, n. 1217, convertito con modificazioni dalla L. 26 dicembre 1936, n. 2159, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "La data di entrata in vigore del R. decreto 17 agosto 1935, n. 1765, stabilita nell'art. 76 del decreto stesso e' prorogata al 1° aprile 1937, ferma la disposizione del precedente art. 75, primo comma". Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che "La disposizione del predetto art. 76, ultimo comma, e' applicabile agli infortuni avvenuti e alle malattie professionali manifestatesi entro il 31 marzo 1937".

Le tue annotazioni

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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-76

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