Titolo VIII

Art. 69

In vigore dal 1 lug 1936
È nullo qualsiasi patto inteso ad eludere il pagamento delle indennità od a scemarne la misura stabilita nel presente decreto. Le transazioni concernenti il diritto alla indennità o alla misura di essa, che abbiano luogo fuori del procedimento preveduto nel titolo VI, non sono valide senza l'omologazione del tribunale. All'omologazione si provvede in camera di consiglio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-69

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