Titolo VIII
Art. 68
In vigore dal 1 lug 1936
È obbligatoria per ogni medico, che ne riconosca l'esistenza, la denuncia delle malattie professionali, che saranno indicate in un elenco da approvarsi con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per l'interno, sentito il parere del Consiglio superiore di sanità.
La denuncia deve essere fatta all'Ispettorato corporativo competente per territorio.
I contravventori alle disposizioni dei comma precedenti sono puniti con l'ammenda da lire venticinque a lire cento.
Se la contravvenzione sia stata commessa dal medico di fabbrica previsto dall' del regolamento generale per la igiene del lavoro approvato con R. decreto aprile 1927, n. 530, l'ammenda è da lire duecento a lire mille.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-08-17;1765#art-68