Art. 4

In vigore dal 19 mag 1935
I vincitori del concorso saranno nominati ispettore tecnico industriale od agricolo in prova e conseguiranno la nomina in pianta stabile (grado 8°, gruppo A) se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi. Le promozioni ad ispettore tecnico industriale od agricolo di grado 7° e 6° verranno conseguite dagli ispettori di grado immediatamente inferiore su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dopo che essi abbiano compiuto almeno sei anni di effettivo servizio nel grado inferiore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-04-04;497#art-4

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Art. 4 Modificazioni alle piante organiche dei personali: amministrativo, alienistico, di educazione e sorveglianza, tecnico industriale ed agricolo, e del personale aggregato, degli Istituti di prevenzione e di pena. — Testo vigente | Portale Normativo