Art. 6
In vigore dal 19 mag 1935
Le promozioni a primo capo tecnico industriale od agricolo, grado 9°, gruppo B, saranno conferite mediante esami di concorso, per merito distinto, a coloro i quali abbiano compiuto almeno otto anni di effettivo servizio complessivamente nei gradi 10° e 11°, tenuto conto del periodo di prova.
L'esame di concorso di cui sopra consterà di tre prove scritte e di una orale.
Le prove scritte verteranno:
1° su un tema di cultura tecnica ed agricola particolareggiata;
2° su un tema di contabilità delle aziende agricole od industriali;
3° su un tema di diritto costituzionale e corporativo.
Saranno oggetto della prova orale:
1° la statistica, specialmente carceraria e la contabilità generale dallo Stato;
2° il regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena;
3° la legge sull'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia degli operai, nonché sull'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e contro le malattie professionali e sugli infortuni sul lavoro.
Le promozioni al grado 8° saranno conferite su apposito giudizio di idonetà espresso da una Commissione tecnica permanente, nominata dal Ministro per la grazia e giustizia, e su parere favorevole del Consiglio di amministrazione.
La Commissione giudicatrice dell'esame di concorso per merito distinto a primo capo tecnico, grado 9°, gruppo B, e quella per le promozioni al grado 8° sarà composta: dal direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, che la presiede; dall'ispettore tecnico od agricolo dell'Amministrazione penitenziaria, da un esperto in materia agricola od industriale, dal direttore dell'Ufficio del personale civile degli Istituti di prevenzione e di pena.
Un funzionario di gruppo A della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, di grado non inferiore al 9°, funzionerà da segretario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-04-04;497#art-6