Art. 3

In vigore dal 19 mag 1935
È istituito un ruolo ispettivo tecnico industriale ed agricolo (gruppo A) per gli Istituti di prevenzione e di pena come al n. 3 delle annesse tabelle. Le ammissioni nel grado iniziale del detto ruolo ispettivo tecnico sono effettuate mediante concorsi per titoli ed esami fra i candidati che risultino provvisti rispettivamente di laurea in ingegneria o di scienze agrarie rilasciata dai Regi istituti superiori agrari con la relativa abilitazione professionale, e che abbiano compiuto almeno quattro anni di esercizio effettivo della professione. Il Ministro per la grazia e giustizia stabilirà con suo decreto per quale delle due categorie debba essere bandito il concorso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-04-04;497#art-3

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