Art. 1
In vigore dal 19 mag 1935
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visti i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, e 30 dicembre 1923, n. 3084, sull'ordinamento gerarchico dell'Amministrazione dello Stato, ed il R. decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato;
Visti i Regi decreti 15 aprile 1909, n. 236, 15 luglio 1909, n. 541, e 17 giugno 1929, n. 1066, sul personale civile degli Istituti di prevenzione e di pena, nonché i Regi decreti 30 ottobre 1924, n. 1758, 14 giugno 1928, n. 1384, 31 dicembre 1923, n. 2973, e 17 novembre 1927, n. 2243, sul personale aggregato;
Ritenuta la necessità di provvedere alla determinazione ed approvazione dei nuovi ruoli organici;
Ritenuta altresì la necessità di istituire un ruolo di ispettori tecnici ed agricoli per il servizio di controllo e di ispezione dei rami tecnici ed agricoli delle case penali e delle colonie, nonché di provvedere per i detti Istituti ad un personale tecnico dirigente con apposita carriera di ruolo;
Ritenuta infine l'opportunità di unificare e di meglio disciplinare la materia relativa all'ammissione agli impieghi in genere dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena;
Vista la legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per la grazia e giustizia, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
.
I ruoli dei gruppi A, B e C del personale degli Istituti di prevenzione e di pena e quelli del personale aggregato dei detti Istituti, nonché i ruoli del personale aggregato in servizio provvisorio nelle nuove Provincie, sono integrati, modificati e riordinati secondo le annesse tabelle, firmate, d'ordine Nostro, dai Ministri proponenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-04-04;497#art-1