Art. 4
4 / 21In vigore dal 19 mag 1935
I vincitori del concorso saranno nominati ispettore tecnico industriale od agricolo in prova e conseguiranno la nomina in pianta stabile (grado 8°, gruppo A) se riconosciuti idonei dal Consiglio di amministrazione dopo un periodo di prova non inferiore a sei mesi.
Le promozioni ad ispettore tecnico industriale od agricolo di grado 7° e 6° verranno conseguite dagli ispettori di grado immediatamente inferiore su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, dopo che essi abbiano compiuto almeno sei anni di effettivo servizio nel grado inferiore.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-04-04;497#art-4