Art. 18

In vigore dal 19 mag 1935
Nella prima attuazione del ruolo ispettivo tecnico industriale ed agricolo, gruppo A, è ammessa la facoltà del reclutamento, anche per gradi superiori all'iniziale, mediante concorso per titoli, tra funzionari, qualunque sia la loro età, che prestino servizio presso l'Amministrazione penitenziaria od altra Amministrazione statale che ne consenta il passaggio, purchè siano forniti del titolo di studio di cui all' e rivestano almeno il grado 9° del gruppo A ed abbiano dato prova di particolare competenza nei servizi per i quali il ruolo è istituito. Al detto personale che sia in possesso di uno dei gradi dall'8° al 6° saranno conservati il grado e la relativa anzianità, mentre a quello che possieda il grado 9° non sarà riconosciuta nel grado 8° iniziale alcuna anzianità. La Commissione esaminatrice sarà quella medesima stabilita dall' del presente decreto per il gruppo A tecnico industriale ed agricolo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-04-04;497#art-18

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