Art. 15
In vigore dal 19 mag 1935
Le Commissioni esaminatrici dei concorsi di ammissione nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena, saranno così composte:
Per il gruppo A, amministrativo, da un:
consigliere di Stato, presidente;
consigliere della Corte dei conti, membro;
consigliere di Corte d'appello, membro;
direttore dell'ufficio del personale civile della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, membro;
professore universitario, membro.
Per il gruppo B, di ragioneria, dal:
direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena o da chi lo rappresenta in caso di assenza o di impedimento, presidente;
ed inoltre da un:
referendario della Corte dei conti, membro;
direttore di ufficio della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, membro;
funzionario della carriera di concetto delle Ragionerie centrali di grado non inferiore al 6°, designato dal Ministero delle finanze, membro;
professore di Scuole medie, membro.
Per il gruppo C, d'ordine, da un:
direttore di ufficio della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, presidente;
funzionario di concetto del ruolo amministrativo, gruppo A, degli Istituti di prevenzione e di pena di grado non inferiore al 7°, membro;
professore di Scuole medie, membro.
Per il gruppo di educazione e di sorveglianza dei Regi riformatori dal:
direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena o da chi lo rappresenta in caso di assenza od impedimento, presidente;
ed inoltre da un:
direttore di ufficio della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, membro;
insegnante di pedagogia, membro.
Per il gruppo A, alienistico, dei manicomi giudiziari dal:
direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena o da chi lo rappresenta in caso di assenza od impedimento, presidente;
direttore generale della Sanità pubblica, membro;
professore universitario di clinica delle malattie mentali e nervose, membro;
direttore dell'ufficio del personale civile dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, membro;
direttore superiore o direttore dei Manicomi giudiziari, membro.
Per il gruppo A, tecnico industriale ed agricolo, dal:
direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, presidente;
nonché da un:
esperto del ramo di ingegneria o di agricoltura, membro;
direttore di ufficio del personale civile della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, membro;
magistrato di grado non inferiore al 6°, membro.
Per il gruppo B, dei capi tecnici industriali ed agricoli, dal:
direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, presidente;
direttore di ufficio del personale civile della Direzione generale per gli istituii di prevenzione e di pena, membro;
esperto in materia agricola od industriale, a seconda che si tratti di concorso per la nomina a capo tecnico industriale od agricolo, membro;
direttore superiore degli Istituti di prevenzione e di pena, membro;
ispettore tecnico od agricolo dell'Amministrazione penitenziaria, membro.
Le funzioni di segretario delle Commissioni anzidette saranno esercitate da un funzionario di gruppo A di categoria amministrativa, in servizio alla Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, di grado non inferiore al 9°, e se trattasi di concorso di ammissione al gruppo C, anche di grado non inferiore al 10°.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-04-04;497#art-15