Art. 15

In vigore dal 19 mag 1935
Le Commissioni esaminatrici dei concorsi di ammissione nel personale degli Istituti di prevenzione e di pena, saranno così composte: Per il gruppo A, amministrativo, da un: consigliere di Stato, presidente; consigliere della Corte dei conti, membro; consigliere di Corte d'appello, membro; direttore dell'ufficio del personale civile della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, membro; professore universitario, membro. Per il gruppo B, di ragioneria, dal: direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena o da chi lo rappresenta in caso di assenza o di impedimento, presidente; ed inoltre da un: referendario della Corte dei conti, membro; direttore di ufficio della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, membro; funzionario della carriera di concetto delle Ragionerie centrali di grado non inferiore al 6°, designato dal Ministero delle finanze, membro; professore di Scuole medie, membro. Per il gruppo C, d'ordine, da un: direttore di ufficio della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, presidente; funzionario di concetto del ruolo amministrativo, gruppo A, degli Istituti di prevenzione e di pena di grado non inferiore al 7°, membro; professore di Scuole medie, membro. Per il gruppo di educazione e di sorveglianza dei Regi riformatori dal: direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena o da chi lo rappresenta in caso di assenza od impedimento, presidente; ed inoltre da un: direttore di ufficio della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, membro; insegnante di pedagogia, membro. Per il gruppo A, alienistico, dei manicomi giudiziari dal: direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena o da chi lo rappresenta in caso di assenza od impedimento, presidente; direttore generale della Sanità pubblica, membro; professore universitario di clinica delle malattie mentali e nervose, membro; direttore dell'ufficio del personale civile dell'Amministrazione degli Istituti di prevenzione e di pena, membro; direttore superiore o direttore dei Manicomi giudiziari, membro. Per il gruppo A, tecnico industriale ed agricolo, dal: direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, presidente; nonché da un: esperto del ramo di ingegneria o di agricoltura, membro; direttore di ufficio del personale civile della Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, membro; magistrato di grado non inferiore al 6°, membro. Per il gruppo B, dei capi tecnici industriali ed agricoli, dal: direttore generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, presidente; direttore di ufficio del personale civile della Direzione generale per gli istituii di prevenzione e di pena, membro; esperto in materia agricola od industriale, a seconda che si tratti di concorso per la nomina a capo tecnico industriale od agricolo, membro; direttore superiore degli Istituti di prevenzione e di pena, membro; ispettore tecnico od agricolo dell'Amministrazione penitenziaria, membro. Le funzioni di segretario delle Commissioni anzidette saranno esercitate da un funzionario di gruppo A di categoria amministrativa, in servizio alla Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena, di grado non inferiore al 9°, e se trattasi di concorso di ammissione al gruppo C, anche di grado non inferiore al 10°.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-04-04;497#art-15

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