Art. 16
In vigore dal 19 mag 1935
I candidati vincitori dei concorsi indicati nei precedenti articoli, qualunque sia la categoria o gruppo, all'atto della loro assunzione in servizio di prova dovranno frequentare in Roma un apposito corso di perfezionamento della durata di tre mesi e sostenere l'esame delle relative materie d'insegnamento.
Durante tale periodo di tempo che è computato per intero come servizio di prova, gli alunni godranno dell'indennità mensile che loro compete ai sensi del decreto del Ministro per le finanze del 2 luglio 1929. Detta indennità è ridotta alla metà quando il servizio di prova venga compiuto dagli alunni nel Comune della loro abituale residenza.
Al termine del corso sarà ad essi rilasciata apposita dichiarazione di rendimento, che sarà valutata unitamente al servizio pratico reso presso gli stabilimenti cancerari, agli effetti dell' del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, per la nomina in ruolo stabile.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1935-04-04;497#art-16