Art. 20

In vigore dal 19 mag 1935
I cinque posti di agronomo e i tre posti di dirigente tecnico previsti dalla tabella annessa al R. decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758, nonché il posto di dirigente tecnico delle nuove Provincie previsto dai Regi decreti 31 dicembre 1923, n. 2973, e 17 novembre 1927, n. 2243, costituiranno un ruolo transitorio e resteranno soppressi all'atto in cui si renderanno vacanti. A tale effetto dovrà nel ruolo di gruppo B dei capi tecnici industriali ed agricoli mantenersi scoperto un numero di posti pari a quello ricoperto nel ruolo transitorio del personale aggregato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-04-04;497#art-20

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