Art. 12

In vigore dal 19 mag 1935
Le prove dell'esame di concorso per l'ammissione al grado iniziale di ispettore tecnico ed agricolo (gruppo A) saranno costituite: 1° da un tema che dimostri l'abilità tecnica industriale od agricola a seconda che si tratti del conferimento del posto di ispettore tecnico industriale o di quello agricolo; 2° da un tema sulla dottrina giuridica e sociale della esecuzione penale: nascita, realizzazione ed estinzione del rapporto esecutivo; regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena coordinato con i principi dell'esecuzione penale adottati dal Codice penale, dal Codice di procedura penale e da leggi speciali; 3° da un tema di contabilità generale dello Stato e contabilità carceraria. Il candidato presenterà, oltre ai consueti documenti di rito per il concorso, i titoli scientifici e pratici atti a dimostrare la competenza professionale necessaria a ricoprire il posto a cui aspira. Per l'ammissione agli esami orali valgono le norme stabilite dall'art. 39 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, previa valutazione dei titoli da parte della Commissione esaminatrice che stabilirà un coefficiente numerico pari a quello di una materia di esame. Per il concorso di cui sopra sono applicabili tutte le norme stabilite dal citato Regio decreto che non siano contrarie a quelle del presente decreto. La prova orale verterà sulle medesime materie delle prove, scritte ed inoltre: sul diritto costituzionale, sul diritto corporativo, sulla statistica, specie carceraria, e sulle seguenti leggi: 1° legge e regolamento di pubblica sicurezza; 2° ordinamento giudiziario e giurisdizioni speciali; 3° legge e regolamento sulla contabilità generale dello Stato; 4° leggi e regolamenti sull'ordinamento e attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti; 5° legge e regolamento sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza; 6° testo unico delle leggi sanitarie; 7° legislazione dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza della maternità e dell'infanzia; 8° legge sulla istituzione e funzionamento del tribunale dei minorenni; 9° legislazione sociale (legge sull'assicurazione obbligatoria contro la invalidità e vecchiaia degli operai - legge sull'assicurazione obbligatoria sulla tubercolosi, nonché quella contro le malattie professionali).
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urn:nir:stato:regio.decreto:1935-04-04;497#art-12

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