Art. 6
In vigore dal 26 ott 1934
Avvenuta la chiusura di ciascun esercizio finanziario dell'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano (1° agosto-31 luglio) distrettuale delle imposte dirette di Roma procederà all'accertamento del quantitativo globale di zolfo consegnato dall'Ufficio vendita ai compratori durante l'intero esercizio, eseguendo gli opportuni controlli in base alle scritture contabili di detto Ufficio vendita ed in base al rendiconto del Consiglio di amministrazione, approvato dai competenti Ministeri.
Se da tale accertamento il quantitativo di zolfo consegnati durante l'esercizio dovesse risultare superiore a quello denunziato nelle dichiarazioni bimestrali, l'Ufficio distrettuale notificherà all'Ufficio vendita la liquidazione della differenza di tassa, contro la quale l'Ufficio vendita potrà ricorrere secondo le norme generali per gli accertamenti della imposta, di ricchezza mobile.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta, ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 settembre 1934 - Anno XII
VITTORIO EMANUELE.
MUSSOLINI - JUNG.
Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 ottobre 1934 - Anno XII
Atti del Governo, registro 352, foglio 48. - MANCINI.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-28;1591#art-6