Art. 5

In vigore dal 26 ott 1934
Qualora il versamento non sia eseguito nel termine stabilito, l'Ufficio distrettuale delle imposte iscriverà a ruolo speciale la somma dovuta, la cui riscossione dovrà essere effettuata integralmente alla scadenza della prima rata successiva alla pubblicazione del ruolo stesso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-28;1591#art-5

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