Art. 4
In vigore dal 26 ott 1934
Il versamento in Tesoreria della tassa in abbonamento sullo zolfo consegnato durante il mese di agosto 1934, dovrà, a cura dell'Ufficio vendita, essere eseguito ai sensi dell'° comma, del R. decreto-logge 5 luglio 1934, n. 1128.
La tassa in abbonamento sullo zolfo consegnato nel bimestre settembre-ottobre 1934 sarà, versata in Tesoreria entro il 15 novembre 1934, continuandosi il versamento medesimo per tutti gli altri bimestri entro il 15 del mese successivo alla scadenza di ciascun bimestre.
Entro il 15° giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per i singoli versamenti, l'Ufficio per la vendita dello zolfo italiano comunicherà, gli estremi di ciascuna quietanza, di Tesoreria all'Ufficio distrettuale delle imposte, il quale ne prenderà nota sull'esemplare della dichiarazione rimasto in suo possesso.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-28;1591#art-4