Art. 2

In vigore dal 26 ott 1934
La stessa dichiarazione dovrà essere presentata entro il 10 novembre 1934 per lo zolfo consegnato ai compratori durante il bimestre settembre-ottobre 1934 e sarà rinnovata di seguito entro il 10 del mese successivo alla scadenza di ciascun bimestre per tutto lo zolfo consegnato ai compratori durante il bimestre stesso. Le dichiarazioni relative a ciascuno dei mesi di luglio ed agosto di ogni anno saranno fatte distintamente entro il giorno 10 del mese successivo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-28;1591#art-2

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Art. 2 Norme per l'applicazione del R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1128, — Testo vigente | Portale Normativo