Art. 2
In vigore dal 26 ott 1934
La stessa dichiarazione dovrà essere presentata entro il 10 novembre 1934 per lo zolfo consegnato ai compratori durante il bimestre settembre-ottobre 1934 e sarà rinnovata di seguito entro il 10 del mese successivo alla scadenza di ciascun bimestre per tutto lo zolfo consegnato ai compratori durante il bimestre stesso.
Le dichiarazioni relative a ciascuno dei mesi di luglio ed agosto di ogni anno saranno fatte distintamente entro il giorno 10 del mese successivo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-28;1591#art-2