Art. 3

In vigore dal 26 ott 1934
Ricevuta la dichiarazione, l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Roma provvederà subito alla liquidazione della tassa in abbonamento sul quantitativo di zolfo dichiarato, facendone annotazione su entrambi gli esemplari della dichiarazione, uno dei quali sarà da esso trattenuto, mentre l'altro sarà restituito all'Ufficio vendita, il quale lo esibirà all'Intendenza di finanza per ottenere l'autorizzazione al versamento della somma in Tesoreria, con imputazione all'apposito capitolo di entrata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-09-28;1591#art-3

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