Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. V
Art. 169
In vigore dal 1 ott 1991
Il farmacista che abbia messo in vendita o che detenga per vendere specialità medicinali non registrate o specialità, delle quali sia stata revocata la registrazione o della quale sia stata modificata la composizione, è punito con l'ammenda da lire mille a tremila, e con la sospensione dall'esercizio professionale fino a un mese. In caso di recidiva, la pena è dell'arresto da uno a tre mesi, della ammenda da lire duemila a seimila e della sospensione dall'esercizio professionale per un periodo da uno a tre mesi.
Il prefetto, indipendentemente dal procedimento penale, può ordinare la chiusura della farmacia per un periodo di tempo dai quindici ai trenta giorni.
In caso di recidiva, può pronunziare la decadenza dall'esercizio della farmacia a termini dell'.
Note all'articolo
- Il D.Lgs. 29 maggio 1991, n. 178 ha disposto (con l'art. 26, comma 5, lettera a)) che "Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano di avere applicazione nei confronti dei farmaci per uso umano: a) le disposizioni contenute nelle sezioni V e VI del capo V del titolo II del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ad eccezione degli articoli da 170 a 173 e degli articoli 186 e 188".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-169