Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. V
Art. 171
In vigore dal 12 mar 1993
Il farmacista che riceva per sè o per altri denaro o altra utilità ovvero ne accetti la promessa, allo scopo di agevolare in qualsiasi modo la diffusione di specialità medicinali o dei prodotti indicati nell'articolo precedente, a danno di altri prodotti o specialità dei quali abbia pure accettata la vendita, è punito con l'arresto fino a un anno e con l'ammenda da lire duemila a cinquemila.
COMMA SOPPRESSO DAL D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 541.
Se il fatto violi altre disposizioni di legge, si applicano anche le relative sanzioni secondo le norme sul concorso dei reati.
La condanna... importa la sospensione dall'esercizio della professione per un tempo pari alla durata della pena inflitta.
Indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale il prefetto può, con decreto, ordinare la chiusura della farmacia per un periodo da uno a tre mesi, e in caso di recidiva pronunciare la decadenza dall'esercizio della farmacia.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-171