Testo unico delle leggi sanitarie›Sez. V
Art. 173
In vigore dal 24 ago 1934
È vietato il commercio, sotto qualsiasi forma, dei campioni medicinali.
Il contravventore è punito con l'ammenda da lire cinque cento a duemila.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1934-07-27;1265#art-tud-173