Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione›Capo II
Art. 17
In vigore dal 1 gen 1934
L'assegno bancario pagabile ad una persona determinata con o senza la clausola espressa «all'ordine» è trasferibile mediante girata.
L'assegno bancario pagabile ad una persona determinata con la clausola «non all'ordine» o altra equivalente, non può essere trasferito che nella forma e con gli effetti della Cessione ordinaria.
La girata può essere fatta anche a favore del traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo l'assegno bancario.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-17