Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione›Capo II
Art. 19
In vigore dal 1 gen 1934
La girata deve essere scritta sull'assegno bancario o su un foglio ad esso attaccato (allungamento). Deve essere sottoscritta dal girante.
La girata è valida ancorchè il beneficiario non sia indicato o il girante abbia apposto soltanto la firma (girata in bianco). In questo caso la girata per essere valida deve essere scritta a tergo dell'assegno bancario o sull'allungamento.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-19