Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissioneTitolo ICapo I

Art. 15

In vigore dal 1 gen 1934
La facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto altrui comprende anche quella di emettere e girare assegni, salvo che l'atto di rappresentanza disponga diversamente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-15

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