Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione›Titolo I›Capo I
Art. 15
In vigore dal 1 gen 1934
La facoltà generale di obbligarsi in nome e per conto altrui comprende anche quella di emettere e girare assegni, salvo che l'atto di rappresentanza disponga diversamente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-15