Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissioneCapo II

Art. 21

In vigore dal 1 gen 1934
Il girante, se non vi sia clausola contraria, risponde del pagamento. Egli può vietare una nuova girata; in questo caso non è responsabile verso coloro ai quali l'assegno bancario sia stato ulteriormente girato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-21

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