Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissione›Capo II
Art. 21
In vigore dal 1 gen 1934
Il girante, se non vi sia clausola contraria, risponde del pagamento.
Egli può vietare una nuova girata; in questo caso non è responsabile verso coloro ai quali l'assegno bancario sia stato ulteriormente girato.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-21