Art. 17
Dell'assegno bancario, dell'assegno circolare e di alcuni titoli speciali dell'istituto di emissioneCapo II

Art. 17

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In vigore dal 1 gen 1934
L'assegno bancario pagabile ad una persona determinata con o senza la clausola espressa «all'ordine» è trasferibile mediante girata. L'assegno bancario pagabile ad una persona determinata con la clausola «non all'ordine» o altra equivalente, non può essere trasferito che nella forma e con gli effetti della Cessione ordinaria. La girata può essere fatta anche a favore del traente o di qualunque altro obbligato. Essi possono girare di nuovo l'assegno bancario.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-12-21;1736#art-dab-17