Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 89

In vigore dal 14 dic 1933
Alla superficie dei canali maestri per la condotta delle acque, contemplati dall' del Testo unico, non si attribuisce alcuna rendita in quanto i canali stessi servono alla irrigazione, allo scolo o ad altro interesse agricolo, di ragione pubblica o consorziale. Si comprendono fra questi canali quelli che portano le acque di irrigazione dal punto di presa all'ultimo podere cui Servono, o nei quali immettono i canali di scolo delle singole proprietà.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-89

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