Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 92
In vigore dal 14 dic 1933
Qualora si riscontrassero in parecchie particelle delle differenze di produttività e di condizioni troppo grandi e fuori dei limiti entro i quali sono circoscritte le classi di una qualità, o non fosse descritta nel prospetto di qualificazione e classificazione una qualità corrispondente a quella che ad esse competerebbe, od anche si trovasse un numero troppo esiguo di particelle da collocare in una data qualità o classe, i periti catastali, senza sospendere il classamento, propongono a all'Ufficio catastale, sentita la Commissione comunale, le opportune modificazioni al detto prospetto.
Frattanto i periti raccolgono gli elementi necessari per le eventuali modificazioni da portarsi al classamento delle particelle alle quali si riferiscono le loro proposte.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-92