Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto
Art. 88
In vigore dal 14 dic 1933
Non si comprendono fra gli accessori dei fabbricati rurali gli orti, le aie provvisorie, e in generale tutti quegli spazi che vengono occupati solo temporaneamente per deposito di concimi, o di attrezzi o di prodotti agricoli, oppure che non servono esclusivamente alla prima manipolazione dei prodotti stessi, ma neanche ad ulteriori usi o lavorazioni per fini industriali e commerciali.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-88