Art. 88
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 88

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In vigore dal 14 dic 1933
Non si comprendono fra gli accessori dei fabbricati rurali gli orti, le aie provvisorie, e in generale tutti quegli spazi che vengono occupati solo temporaneamente per deposito di concimi, o di attrezzi o di prodotti agricoli, oppure che non servono esclusivamente alla prima manipolazione dei prodotti stessi, ma neanche ad ulteriori usi o lavorazioni per fini industriali e commerciali.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-88