Art. 89
Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi sul nuovo catasto

Art. 89

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In vigore dal 14 dic 1933
Alla superficie dei canali maestri per la condotta delle acque, contemplati dall' del Testo unico, non si attribuisce alcuna rendita in quanto i canali stessi servono alla irrigazione, allo scolo o ad altro interesse agricolo, di ragione pubblica o consorziale. Si comprendono fra questi canali quelli che portano le acque di irrigazione dal punto di presa all'ultimo podere cui Servono, o nei quali immettono i canali di scolo delle singole proprietà.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1539#art-rpl-89