Regolamento›Parte I›Capo I
Art. 18
In vigore dal 1 nov 1933
Per ogni magistrato ed impiegato è tenuto, presso il Segretariato generale, uno stato matricolare conforme al modello annesso al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
Il magistrato e l'impiegato hanno l'obbligo di comunicare al segretario generale tutte le variazioni che avvengano nel loro stato di famiglia, e di produrre i relativi documenti.
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