Regolamento›Capo II
Art. 21
In vigore dal 1 nov 1933
Nel mese di marzo di ogni anno, il presidente della Corte provvede alla pubblicazione dei ruoli di anzianità dei magistrati e degli impiegati secondo la situazione al 1° gennaio; della pubblicazione è dato avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Per ottenere la rettifica della loro posizione di anzianità, i magistrati e gli impiegati possono, nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione dell'avviso, presentare reclamo al presidente, il quale decide con provvedimento definitivo, sentito il Consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-21