Regolamento›Parte I›Capo I
Art. 17
In vigore dal 1 nov 1933
L'impiegato che abbia ottenuto la nomina stabile al posto di ruolo, all'atto di assumere servizio deve, sotto pena di decadenza, prestare giuramento davanti al presidente o ad un suo delegato, con l'assistenza di due testimoni. La formula del giuramento è quella stabilita dall' del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.
I vice referendari nominati referendari debbono rinnovare il giuramento.
Del prestato giuramento è redatto apposito verbale da conservarsi negli atti personali dell'impiegato, al quale ne è consegnata copia.
Di esso è fatta menzione nello stato matricolare.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-17