Regolamento›Parte I›Capo I
Art. 13
In vigore dal 1 nov 1933
I vincitori del concorso per i posti di gruppo A sono nominati aiuti referendari (grado 9°).
I vincitori dei concorsi per i gruppi B e C sono nominati rispettivamente vice revisori in prova e alunni d'ordine in prova per un periodo di esperimento della durata di sei mesi.
Coloro che allo scadere del periodo suddetto siano riconosciuti dal Consiglio d'amministrazione meritevoli per capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati, sentito il Consiglio di presidenza, ai gradi iniziali dei rispettivi ruoli.
Per coloro che non siano stati riconosciuti meritevoli della nomina a ruolo, il periodo di esperimento potrà essere prorogato, con decreto del presidente, sulla proposta del Consiglio di amministrazione, per altri sei mesi, al termine dei quali essi saranno nominati ai gradi iniziali dei rispettivi ruoli, perdendo però la posizione di anzianità rispetto a coloro che ottennero in precedenza la nomina definitiva, ovvero saranno licenziati.
L'impiegato in prova licenziato non ha diritto ad alcun indennizzo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-13