RegolamentoParte ICapo I

Art. 11

In vigore dal 1 nov 1933
I concorrenti, che abbiano superato le prove di esame ed eccedano il numero dei posti messi a concorso, non acquistano alcun diritto a coprire quelli che si facciano successivamente vacanti. Il presidente, sentito il Consiglio di presidenza, ha facoltà di proporre per la nomina, secondo l'ordine della graduatoria, i concorrenti dichiarati idonei in luogo di coloro che rinunciano all'ufficio o siano dichiarati dimissionari ai sensi dell' del presente regolamento prima di assumere servizio. Con le stesse forme ha inoltre la facoltà di proporre, sempre nell'ordine della graduatoria, la nomina ai posti che fossero disponibili alla data di approvazione della graduatoria medesima o si rendessero tali entro sei mesi dalla data stessa, nel limite massimo di un decimo di quelli messi a concorso.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-11

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