Art. 18
RegolamentoParte ICapo I

Art. 18

18 / 108
In vigore dal 1 nov 1933
Per ogni magistrato ed impiegato è tenuto, presso il Segretariato generale, uno stato matricolare conforme al modello annesso al R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960. Il magistrato e l'impiegato hanno l'obbligo di comunicare al segretario generale tutte le variazioni che avvengano nel loro stato di famiglia, e di produrre i relativi documenti.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-10-12;1364#art-r-18