Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito›Capo XII
Art. 122
AbrogatoArt. 88 legge 11 marzo 1926, n. 398, modificato dall'art. 2 legge 10 lu-glio 1930, n. 957
In vigore dal 10 feb 2011
Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito-
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651#art-tud-122