Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. EsercitoCapo XI

Art. 120

Abrogato

(Legge 11 marzo 1926, n. 398).

In vigore dal 10 feb 2011
Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651#art-tud-120

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo