Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. EsercitoCapo XII

Art. 121

Abrogato

(Art. 87 legge 11 marzo 1926, n. 398, modificato dall'art. 1 della legge 10 luglio 1930, n. 957).

In vigore dal 10 feb 2011
Testo unico delle leggi sull'avanzamento degli ufficiali del R. Esercito- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 13 DICEMBRE 2010, N. 248

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urn:nir:stato:regio.decreto:1933-05-08;651#art-tud-121

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